Padule di Fuchecchio



Prime osservazioni al Piano Faunistico Venatorio

Pistoia, 12 agosto 2013

Al Presidente della Provincia di Pistoia

Al Garante della comunicazione della Provincia di Pistoia

Oggetto: osservazioni al Piano Faunistico Venatorio provinciale adottato dal Consiglio Provinciale di Pistoia, pubblicato sul BURT in data 3 luglio 2013.

OSSERVAZIONE 1 (sugli istituti faunistici di protezione del comprensorio del Padule di Fucecchio)

A pagina 30 il quinto paragrafo, relativo a ZONE DI PROTEZIONE E OASI DI PROTEZIONE, in sede di analisi, si apre con il testo seguente:

“Le Zone di Protezione, in base al dettato normativo (articolo 14 L.R. 3/94), sono istituite lungo le rotte di migrazione dell’avifauna. Quindi, come finalità primaria, hanno quella di salvaguardare l’avifauna migratrice. In particolare concorrerebbero a far parte delle Zone di Protezione quelle aree individuate dall’ISPRA come maggiormente utilizzate lungo le rotte migratorie. […]”

Non vi è dubbio che il dettato normativo della L.R. 3/94, e prima ancora della Legge Quadro nazionale 157/92,  attribuisce a queste aree la funzione prioritaria di tutelare la fauna migratoria, che è patrimonio della comunità internazionale, vincolando le PP. AA. competenti in materia alla istituzione di zone di protezione prioritariamente nelle aree indicate dall’ISPRA (Art. 1 L.N. 157/92).

Nel 1992 l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA), indicava per la Toscana, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 5 della della L.N. 157/92, 11 aree prioritarie ai fini della tutela degli uccelli migratori acquatici, fra le quali figurava il Padule di Fucecchio. Nella nota inviata ai ministeri competenti, protocollata con la sigla 3262/T-A60 del 24-06-1992, a firma del direttore, si parla addirittura di “un ruolo chiave giocato dalla valle dell’Arno”.

Dal 1992 ad oggi, per effetto delle attività di ricerca e monitoraggio (comprendenti censimenti, osservazioni con metodi standardizzati e non ed attività di cattura ed inanellamento a scopo scientifico) compiute dal Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio e da altri soggetti, è stata prodotta una massa di dati (in parte riportati anche nell’elenco delle pubblicazioni riportate correttamente a pag. 34 del PFVP in esame) che consentono di delineare un quadro piuttosto definito, anche se ancora migliorabile, circa l’importanza del Padule di Fucecchio nei riguardi delle rotte migratorie dell’avifauna.

Analizzando ad esempio la check-list degli uccelli presenti nel Padule di Fucecchio, redatta nel 2006 dal CRDP ed attualmente in fase di aggiornamento, dove sono riportate le fenologie di Migratore regolare e Migratore irregolare, emerge come il Padule di Fucecchio, non solo non sia paragonabile per importanza alle zone di protezione già istituite in Provincia di Pistoia (che ricadono per la massima parte in aree periurbane caratterizzate dalla presenza di colture altamente specializzate), ma si collochi fra le aree di maggiore importanza a livello regionale, nazionale e di grande regione biogeografica (Paleartico Occidentale). Alle stesse conclusioni si giunge analizzando i dati dei censimenti degli uccelli acquatici svernati in Italia, raccolti annualmente (e pubblicati) dall’ISPRA. Sulla base di tali informazioni, nonché per l’interesse che il Padule di Fucecchio riveste per la riproduzione degli uccelli, esso è stato inserito dalla ONG Birdlife International nell’elenco delle aree importanti per l’avifauna a livello mondiale (IBA).

Sulla scorta delle considerazioni sopra riportate non si comprende come il presente PFV, non solo non vada a sanare un deficit applicativo del dettato normativo regionale e nazionale, stante la mancanza di Zone di Protezione (articolo 14 L.R. 3/94) nel Padule di Fucecchio, ma addirittura preveda una consistente riduzione di superficie del solo istituto faunistico presente nel comprensorio suddetto destinato “al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica”, vale a dire l’Oasi di Protezione Ramone Chiusi Brugnana, istituita ai sensi dell’art. 15 della L.R. 3/94 con l’approvazione del PFV 2000-2005.

Ciò è quanto si desume dalla cartografia allegata e da un confronto incrociato dei dati riportati ai paragrafi 5.2.2 (tabella finale) e 9.2.7 (tabella finale) con le pregresse superfici rispettivamente dell’Oasi di Protezione Ramone Chiusi Brugnana e della confinante Azienda Faunistico Venatoria di Castelmartini (in tal senso ci sembra inesatta l’affermazione contenuta al paragrafo 5.2.2 dove si sostiene che “L’Oasi di protezione viene rimodulata.” giacché si prevede solo di smembrarne una parte, cioè la quasi totalità del Bosco di Chiusi che attualmente ricade in essa, a favore dell’azienda faunistico-venatoria adiacente).

In relazione a quanto sopra si osserva inoltre che:

1) Da molti anni le associazioni ambientaliste chiedono in occasione del rinnovo del PFVP della Provincia di Pistoia che nell’area denominata Il Coccio, adiacente sul lato ovest alla porzione di riserva naturale denominata Righetti-La Monaca, sia istituita una Zona di Protezione ai sensi dell’art. 14 della L.R. 3/94 come atto propedeutico al suo inserimento nell’area protetta. Si ricorda che all’art. 5 dell’allegato 11 dell’accordo integrativo di programma collegato al cd Progetto Tubone, sottoscritto in data 29 aprile 2008, si prevede l’inserimento di tale area nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio e che nel documento di indirizzo approvato nel 2010 dal Consiglio Provinciale di Pistoia con Del. n. 32 del 5 marzo 2008, in relazione alle misure di mitigazione del cd Progetto Tubone, si prevede l’acquisizione dell’intera superficie dell’area del Coccio, in funzione degli interventi da attuare in essa e del suo accorpamento all’area protetta. Si sottolinea che l’area in questione ha una superficie di soli 16 ettari e che pertanto con tale provvedimento non sarebbe sottratto uno spazio significativo all’attività venatoria, che continuerebbe ad essere praticata su oltre un migliaio di ettari all’interno della ZPS del Padule di Fucecchio ricadente in Provincia di Pistoia. Si sottolinea altresì il valore strategico per la riserva naturale derivante dall’inserimento di tale area, che nonostante la limitata ampiezza, consentirebbe di aprire una nuova porta di accesso all’area protetta sul lato ovest, con accesso da Ponte Buggianese.

2) Sono più di 25 anni che gli atti di pianificazione regionale e provinciale prescrivono la protezione  delle aree denominate Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone. Il primo atto risale alla delibera attuativa della L.R. 52/82, che poneva queste aree in categoria “D – aree di reperimento di aree protette” (Art. 10); l’ultima conferma in ordine di tempo risale al gennaio 2013, quando l’assessore all’Ambiente della Regione Toscana, nella sua risposta alla interrogazione n. 802 del 07-11-2012, ricordava le previsioni contenute negli atti di programmazione triennale vigenti della Provincia di Pistoia (Del. del C.P. n. 105/2011 per il periodo 2011-2013) e quelle del 4° e del 5° Programma Regionale per le Aree Protette (D.C.R. n. 154/04 e D.C.R 88/09). Tale previsione riguarda solo la parte attualmente coincidente con la perimetrazione dell’Oasi di Protezione denominata “Ramone Chiusi Brugnana” (circa 230 ettari), che dovrebbe essere annessa alla Riserva Naturale del Padule di Fucecchio. L’altra parte del SIC/ZPS “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone” ricade nella concessione dell’Azienda Faunistico Venatoria di Castelmartini (circa 440 ettari). Risulta del tutto palese la discrasia fra la

determinazione del PFVP adottato dalla Provincia di Pistoia e la programmazione dello stesso Ente e della Regione Toscana. Tanto più se si considera che i 53 ettari sottratti all’istituto di protezione e annessi alla AFV di fatto si incuneano fra le due aree più sensibili sotto il profilo del disturbo venatorio (la Paduletta e il Pratone), andando ad impattare pesantemente su due delle aree di maggiore interesse per la sosta e lo svernamento degli uccelli migratori acquatici (come riportato anche nelle pubblicazioni citate a pag. 34 del PFVP in esame).

3) Le considerazioni riportate al punto precedente, circa il grave impatto negativo della scelta di effettuare la riduzione dell’Oasi di Protezione Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone a favore dell’ampliamento dell’AFV di Castelmartini (scelta che scaturisce dalla determinazione dell’Amministrazione Provinciale di accogliere un piano presentato dalla Proprietà), sono confermate e dettagliatamente puntualizzate dalla Valutazione d’Incidenza svolta dall’Ufficio competente della Provincia di Pistoia in applicazione dell’art. 15 della L.R. 56/00. Nelle conclusioni di tale documento tecnico, che è parte integrante del PFVP, si legge:

Il procedimento di valutazione svolto ha evidenziato sicuri impatti negativi legati alle previsioni di progetto dell’Azienda Faunistico Venatoria.

L’impatto evidenziato si sostanzia in gran parte in un rilevante aumento del disturbo a carico delle specie conservate nei Siti.

Il Progetto può provocare ritardi nel conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito, interrompere i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di conservazione del sito, eliminare i fattori che contribuiscono a mantenere le condizioni favorevoli del sito, interferire con l’equilibrio, la distribuzione e la densità delle specie principali che rappresentano gli indicatori delle condizioni favorevoli del sito, ridurre la popolazione delle specie chiave, modificare l’equilibrio tra le specie principali, ridurre la diversità del sito, provocare perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull’equilibrio tra le specie principali.

In considerazione degli effetti negativi rilevati devono essere attuate tutte le misure mitigative indicate, incluse le attività di monitoraggio, i cui risultati potranno servire a ulteriori valutazioni e correzioni.

A compensazione degli effetti rilevati sarebbe necessario prevedere una traslazione della superficie in divieto di caccia in modo da comprendere l’area del previsto nuovo lago e proteggere completamente la Paduletta escludendo l’inserimento nella superficie dell’Azienda Faunistica del braccio nord della Paduletta.”

Le valutazioni tecniche sopra riportate sono del tutto aderenti al quadro delle criticità e delle misure di conservazione relative al SIC/ZPS “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone” contenute nella DGR 644/04 e sono così nette che qualsiasi commento appare superfluo! Non si comprende pertanto come in presenza di tale Valutazione d’Incidenza l’istanza della proprietà sia stata integralmente accolta.

4) Il SIC/ZPS Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, e per l’esattezza la parte di esso ricadente all’interno dell’Oasi di Protezione, in considerazione del fatto che essa ricade in un’area indicata nella programmazione provinciale e regionale all’interno di un’area designata come superficie di ampliamento della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio (si veda il precedente punto 2), sono stati compiuti importanti opere di miglioramento ambientale finalizzate sia al perseguimento degli obiettivi di conservazione, sia allo sviluppo di una sentieristica e di strutture idonee alla visita del pubblico, attingendo risorse dal capitolo di bilancio regionale dei Piani Triennali delle Aree Protette (L.R. 49/95). Di una parte rilevante di tale risorse ha beneficiato la Proprietà, sia per l’indubbio valore aggiunto acquisito dal fondo per effetto della realizzazione di tali opere, sia per l’affidamento diretto di gran parte dei lavori effettuati sulla base della cd Legge Orientamento (essa infatti aveva titolo e professionalità per ottenere tali commesse). Si desume pertanto la piena consapevolezza da parte della stessa Proprietà, circa la futura destinazione del fondo in oggetto.

La scelta di destinare parte dell’Oasi ad un’attività del tutto incompatibile sia con gli obiettivi di conservazione del sito (si veda la già citata Valutazione d’Incidenza), sia con la possibilità di utilizzazione di parte di essa a scopo di visita da parte del pubblico, espone i soggetti che hanno condiviso le precedenti scelte ad un procedimento amministrativo per distrazione di fondi pubblici.

Si rileva inoltre che già da alcuni anni l’area è di fatto priva di quelle attività di gestione ordinaria che erano implicite al buon funzionamento delle strutture e degli interventi realizzati nel periodo 2007-2010 (con la possibilità concreta che parte delle opere effettuate si siano deteriorate) e le attività di visita da parte del pubblico (in precedenza effettuate in forma guidata) sono precluse.

5) Sempre in relazione a quanto sopra esiste un ulteriore, serio, motivo di incompatibilità del progetto avanzato dalla Proprietà, che sottende la modifica dei confini degli istituti faunistici in questione. Esso attiene alla natura dell’attività proposta nell’area oggetto di ampliamento della AFV di Castelmartini, vale a dire l’abbattimento di cinghiali di allevamento, con arma da fuoco o arco da altana all’interno di un’area  appositamente recintata, in quanto essa comporta rischi elevati per la pubblica incolumità. Tale pratica avrebbe luogo infatti in un’area adiacente la via comunale delle Morette che conduce all’omonimo porto e, da qui, alle riserve naturali istituite dalla provincia di Pistoia e di Firenze. Tale via di accesso al Padule di Fucecchio è in assoluto la più frequentata dal pubblico ed è del tutto prevedibile (e auspicabile) che il flusso di visitatori aumenti a seguito dell’imminente apertura del nuovo Centro Visite delle riserve naturali del Padule di Fucecchio e dell’attuazione del progetto già finanziato (sempre attingendo risorse dal capitolo aree protette della Regione Toscana) di miglioramento della strada suddetta quale porta di accesso principale alle aree protette del Padule di Fucecchio. Tenuto conto della pericolosità del tipo di munizionamento che la legge prescrive ai fini dell’effettuazione dell’abbattimento da altana degli ungulati, l’utenza della strada, che è a diretto contatto con l’area interessata, risulta soggetta a rischio di gravi incidenti (si tenga conto che lo stesso Centro Visite dista in linea d’aria non più di un chilometro). Né d’altra parte sembra concepibile che durante lo svolgimento delle attività di abbattimento si possa ricorrere alla chiusura di via delle Morette, come l’applicazione della normativa vigente relativa alle battute al cinghiale prescriverebbe.

D’altra parte tale riguardo giova ricordare un passaggio assolutamente condivisibile del Piano in esame:  “[…] Un ultimo aspetto determinante è quello della sicurezza durante l’attività venatoria. La tutela della sicurezza dei cacciatori e degli altri fruitori del territorio deve essere sempre obiettivo prioritario della pubblica amministrazione. La Provincia e l’ATC dovranno utilizzare quindi ogni strategia utile ad evitare incidenti in tutte le fasi operative di gestione faunistica e venatoria.[…]”.

6) Su parte del ramo nord della Paduletta di Ramone e lungo il Fosso del Paretaio è prevista la realizzazione di un invaso in attuazione degli interventi ambientali di mitigazione del cd “Progetto Tubone”. Tale area ricade in parte all’interno dell’Oasi di Protezione Bosco di Chiusi (anche se l’assenza di tabelle in quel settore ha di fatto finora consentito l’attività venatoria) ed in parte nell’AFV di Castelmartini. Essa ricade inoltre per circa 2/3 all’interno del SIR (SIC/ZPS) “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone”.

La progettazione dell’invaso è in fase definitiva e l’area è già nella disponibilità del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio in forza di un contratto di affitto ventennale stipulato con la Proprietà (che, grazie ad esso ed all’assegnazione delle opere di manutenzione dell’opera, ha beneficiato di un canone pari a 600.000 Euro). Ai sensi della vigente normativa la suddetta opera è stata sottoposta a procedura di Valutazione d’Incidenza, che è stata espletata dai competenti uffici tecnici della Regione Toscana. La V.I. ha avuto esito complessivamente positivo, ma sono state poste alcune prescrizioni per la mitigazione/compensazione degli impatti emersi in fase di analisi del progetto. Fra queste si legge:

Al fine di garantire la salvaguardia dell’intera area di progetto si raccomanda di inserire opportune misure di protezione volte alla tutela delle specie dell’avifauna, con il divieto di caccia anche nelle aree esterne al SIR ma ad esso limitrofe”.

La stessa Valutazione di Incidenza del PFVP in esame (parte integrante del Piano) richiama alla necessità di considerare “prescrittiva” questa misura “in quanto contenuta negli elaborati progettuali e proposta come tale alla Regione Toscana che ha svolto la Valutazione”. Non solo, ma nella V.I. si fa notare che “Gli elaborati relativi allo Studio di Incidenza del Progetto di realizzazione dell’invaso di Castelmartini si basano su una situazione di aree in divieto di caccia preesistente a quella che si determinerebbe allargando l’Azienda Faunistico Venatoria […]”, per poi richiamare alla logica necessità di produrre un aggiornamento della Valutazione d’Incidenza sulla progettazione dell’invaso nel caso fossero approvate in via definitiva le modifiche all’assetto pregresso.

Non si comprende come il PFVP in esame non tenga conto della prescrizione suddetta e si evidenzia anche in questo caso una netta difformità fra le proposte del Piano e le valutazione contenute nella V.I. del Piano stesso.

Proposte di modifica

Sulla base delle osservazioni sopra riportate e coerentemente con le osservazioni già prodotte nella fase di consultazione sul PFVP, si formulano le seguenti proposte:

1) si propone che nella parte dell’area denominata Il Coccio che non ricade nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio (circa 16 ettari) sia istituita una Zona di Protezione ai sensi dell’art. 14 della L.R. 3/94.

2) si propone che la superficie già oggi in divieto di caccia in quanto ricadente nell’Oasi di Protezione Ramone Chiusi Brugnana, compresa la parte non attualmente tabellata, sia interamente trasformata in Zona di Protezione ai sensi dell’art. 14 della L.R. 3/94.

3) si propone che, in attuazione delle prescrizioni formulate dalla Regione Toscana in sede di V.I. del progetto relativo al nuovo invaso di Castelmartini, la suddetta Zona di Protezione sia estesa anche alle aree di pertinenza di tale invaso.

Si specifica che le proposte sopra formulate, come già ampiamente evidenziato, non solo non incidono sull’impianto generale del PFVP in esame (entrando solo nel merito di un paio di elementi di dettaglio), ma rendono il Piano maggiormente compatibile con la pianificazione territoriale e gli indirizzi programmatici in materia di aree protette dell’Amministrazione Provinciale, nonché con la Valutazione d’Incidenza del Piano stesso.

Si ricorda infine che, oltre alle valutazioni tecnico-giuridiche fin qui esposte, esiste anche un consenso generale sulla opportunità di mantenere la destinazione di protezione all’area del Bosco di Chiusi già in divieto di caccia, come è recentemente emerso sia dal pressoché unanime pronunciamento dei rappresentanti della comunità di Larciano, sia dal pronunciamento di una parte significativa del mondo venatorio locale.

Distinti saluti.

Alceste Murri    –    Presidente del Comitato WWF di Pistoia

Maurizio Del Ministro    –   Presidente del Circolo Legambiente Valdinievole


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