Firenze, 24 novembre 2015
Alla Seconda Commissione Consiliare
Consiglio Regionale della Toscana
Oggetto: Osservazioni WWF Toscana su PDL 27, Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alle l.r. 3/1994, 48/1994
Egr. Consiglieri,
a seguito della consultazione avvenuta presso codesta Commissione in data 19 novembre u.s., inviamo alcune osservazioni scritte riguardanti la PDL 27, Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alle l.r. 3/1994, 48/1994
Con tale PDL la Regione Toscana intende legiferare sulla cosiddetta ‘emergenza’ ungulati.
Il testo attualmente in discussione in Consiglio è stato prodotto ed approvato dalla Giunta Regionale attraverso un percorso da cui le Associazioni ambientaliste sono state completamente escluse, saltando qualsiasi processo partecipativo. Ringraziamo invece la Seconda Commissione Consiliare che ha voluto organizzare subito un momento di confronto/audizione con il mondo associativo.
Dalla lettura del testo proposto, non possiamo però che evidenziare l’assoluta carenza di innovazione nell’affrontare la problematica ungulati e come conseguentemente la legge in esame non può a nostro avviso che essere destinata a fallire in tutti i suoi dichiarati obiettivi e anzi probabilmente peggiorare la situazione rispetto al quadro attuale.
E’ ben noto come il problema ungulati sia nato con le reintroduzioni di ungulati a fini venatori e poi con le attività di foraggiamento e connessi, nonché di prelievo commisurato al mantenimento della più prospera attività venatoria. Ebbene, ad un problema creato e alimentato in decenni dai cacciatori si risponde semplicemente dando ancora più spazio ai cacciatori stessi e addirittura creando anche una filiera di “valorizzazione delle carni” che invece di essere destinata a sostenere gli agricoltori, andrà a sostenere soprattutto proprio i cacciatori stessi e alimenterà così da parte dei cacciatori anche interessi economici e non solo ‘ludici’ nel far prosperare gli ungulati sul nostro territorio.
Tutto l’impianto della legge si basa infatti solo e soltanto sull’utilizzo del fucile e sull’espansione in tempi, territori e modalità dell’esercizio venatorio. Qualsiasi altro tipo di approccio e qualsiasi altra tecnica di controllo vengono o totalmente ignorati o, al più, relegati a ruoli del tutto marginali.
Con i vari meccanismi previsti dalla Legge si arriverà infatti a cacciare con ogni verosimiglianza tutto l’anno e con modalità speciali, compresi orari notturni e compreso l’utilizzo di strumenti normalmente vietati.
Si pensa che ciò potrà controvertire una situazione che proprio la caccia ha creato e alimentato?
Oppure si dovrebbe cercare di cambiare qualcosa e spostare il baricentro del controllo degli ungulati dal mondo venatorio al mondo agricolo?
Questa a nostro avviso è l’unica strada che può portare ad un reale cambiamento, ed è la strada che una nuova legge sul cinghiale e sugli ungulati in genere dovrebbe cercare di costruire.
Niente di tutto questo vi è nella PDL in esame, che si limita ad espandere a dismisura le libertà di azione dei cacciatori, andando addirittura ad agire non solo sulle norme di settore ma anche su altre norme come quelle sulle aree protette e sul fuoristradismo.
L’articolato è in tal senso talmente monofocalizzato e di conseguenza talmente inefficace e addirittura dannoso nei confronti della questione che si dichiara di voler risolvere, che risulta a nostro avviso impossibile e poco fruttuosa un’operazione di emendamento puntuale articolo per articolo, laddove invece si dovrebbe costruire un provvedimento del tutto diverso.
Ci limiteremo quindi a considerazioni e proposte su alcuni passaggi fondamentali.
CATTURE:
Viene del tutto ignorata nella proposta della Giunta regionale la maggiore efficacia delle catture, almeno per il cinghiale, da affidarsi direttamente alle aziende agricole con adeguati sostegni e incentivi.
L’efficacia delle catture è stata ampiamente e inequivocabilmente dimostrata, anche da esperienze nelle aree protette della Toscana.
Le catture dovrebbero sostituire quanto più possibile lo sparo ed essere condotte direttamente dalle aziende agricole, cosa che permetterebbe di:
– fornire alle aziende agricole un reddito economico aggiuntivo con la creazione di una filiera economica finalizzata a sostenere il mondo agricolo stesso e non quello venatorio;
– far sì che il controllo delle specie ungulate, e in particolare il cinghiale, sia effettuato da coloro che hanno effettivamente interesse a ridurne la presenza sul territorio, per diminuire i danni all’agricoltura, e non da coloro che hanno al contrario tutto l’interesse a mantenere una florida popolazione di ungulati per poterne continuare il prelievo.
– innescare un meccanismo virtuoso che farà sì che effettivamente si effettui il controllo della specie dove ci sono davvero i problemi e non in modo diffuso e acritico su tutto il territorio.
– eliminare tutto il disturbo ed i danni arrecati alla restante fauna dalle attività di sparo, in particolare se prolungate su tutte le stagioni dell’anno
– eliminare i rischi, non da poco, per la sicurezza di tutti i cittadini.
Nonostante tutto questo, nella PDL in esame si limita le catture a situazioni periurbane o laddove gli altri metodi abbiano fallito.
Perché non utilizzare il metodo delle catture in via prioritaria rispetto alla caccia? Questa è a nostro avviso la strada da perseguire e lo si deve fare fornendo adeguati strumenti alle aziende e creando percorsi e finanziamenti appositi, adeguati a far decollare una attività che poi in buona parte potrà in realtà autosostenersi.
In questo senso e con questo obiettivo, chiediamo un cambiamento radicale dell’impostazione della legge in esame.
CONTRACCEZIONE
Nulla del tutto si dice sulla possibilità di sperimentare forme di contraccezione, almeno in aree specifiche. Si tratta di tecniche che necessitano sicuramente ancora di miglioramento e di verifica sul campo, ma che potrebbero fornire risultati importanti, almeno in situazioni selezionate. Sarebbe importante che la nuova legge prevedesse almeno la sperimentazione di queste tecniche in alcune aree e quindi un’eventuale loro estensione a comprensori maggiori.
SICUREZZA:
Si fa presente come una diffusione sul territorio e nell’intero corso dell’anno di persone armate di fucile o arco di grande potenza, come prevede la PDL in esame, costituisce un grave pericolo per tutti i cittadini, la cui incolumità verrà messa evidentemente a rischio da una eventuale applicazione della norma, se approvata nella sua forma attuale. In ogni momento dell’anno e praticamente in ogni angolo del nostro territorio si potrà infatti imbattersi in persone armate di armi di estrema potenza con tutte le conseguenze che purtroppo da ciò possono derivare, come già oggi dimostrano ampiamente i tanti e costanti incidenti di caccia, che alla luce delle nuove norme della PDL in esame potranno in futuro gravemente moltiplicarsi.
PREVENZIONE
Molto di più si potrebbe e dovrebbe fare in campo di prevenzione dei danni all’agricoltura, elemento sostanzialmente dimenticato dalla PDL in esame, solamente incentrata sulla ‘repressione’ con il fucile.
FILIERA DELLE CARNI
La filiera commerciale sulle carni, con i relativi proventi, invece di essere riservata esclusivamente agli agricoltori a risarcimento dei danni subiti, viene creata a beneficio e misura dei cacciatori, che con questo ulteriore stimolo non smetteranno mai di alimentare la diffusione degli ungulati sul nostro territorio. La nuova legge dovrebbe prevedere come unica destinazione dei proventi derivanti dagli abbattimenti degli ungulati il mondo agricolo oppure fini pubblici di tutela ambientale o sociale e non certo il sostegno economico dei cacciatori, con le chiare conseguenze che da questo deriveranno, considerata in particolare l’entità delle cifre in gioco, che è assolutamente di rilievo.
VIGILANZA ART.8
Si prevede che possano effettuare la vigilanza sulla presente legge solo le figure previste dall’articolo 51 della LR 3/94.
E’ invece fondamentale che la competenza sulla vigilanza sia attribuita anche alle Guardie Ambientali Volontarie (GAV) di cui alla legge regionale 7/1998, in modo da far sì che possa vigilare sulla norma un maggior numero di soggetti, anche se comunque sempre inferiore alle esigenze e insufficiente per le reali necessità (sia per quanto riguarda la tutela della fauna che la sicurezza dei cittadini e dei cacciatori stessi).
AREE PROTETTE (ARTT. 9-13)
Le stesse aree protette rischiano di essere aperte liberamente alla caccia agli ungulati se gli Enti gestori non adotteranno metodi ecologici alternativi che la nuova norma però non incentiva e favorisce. E’ il compimento del ‘ciclo vizioso perfetto’ caccia-ungulati: i cacciatori potranno riuscire nell’impresa che tentano da anni, cioè usare l’emergenza ungulati da loro stessi creata per entrare liberamente in parchi e riserve naturali.
Nelle aree protette già sono previste dalle norme vigenti modalità e procedure per il controllo di eventuali sovrannumeri di popolazioni animali. Queste procedure devono essere seguite e non altre: in primis quindi i metodi ecologici e poi, se falliti questi, le catture (con il ricavato da queste derivante finalizzato al sostegno delle casse, sempre più vuote, delle aree protette stesse). Se poi in situazioni speciali si dovesse arrivare ad altre forme di abbattimento, in ogni caso questo dovrebbe essere svolto solo dal personale dell’area protetta o comunque da personale di corpi istituzionali e non invece dai comuni cacciatori dopo qualche breve corso di ‘preparazione’, come previsto in modo estremamente grave dalla PDL in discussione.
Nella nuova legge si dovrebbe quindi:
– mantenere intatto quanto sancito dalle norme vigenti in tema di controlli faunistici nelle aree protette
– individuare forme di sostegno ed incentivo alle aree protette per svolgere il loro ruolo di eventuale controllo faunistico con metodi ecologici o comunque rispettosi dell’ecosistema protetto.
Invece l’attuale testo pone tutte le condizioni perché nel prossimo futuro le aree protette vengano aperte ai cacciatori, con i gravissimi danni che questo causerebbe ad ecosistemi eccezionali ed estremamente sensibili.
Si tratta evidentemente di una scelta insostenibile e inaccettabile.
FUORISTRADA (ARTT 15-16)
Con la presente PDL si arriva addirittura a modificare anche la legge 48/1994 sulla circolazione fuori-strada dei veicoli a motore in due importanti aspetti.
Con l’articolo 15 si permette infatti ai cacciatori di muoversi con le loro auto anche nelle aree dove questo è invece vietato a tutti gli altri cittadini, in modo fra l’altro del tutto generalizzato, senza alcuna limitazione o restrizione né tantomeno limitando ciò a situazioni eccezionali e previa specifica autorizzazione. Si tratta di una previsione che apre la strada a gravissimi danni e abusi a carico del nostro ambiente ed introduce inoltre una inaccettabile disparità fra cittadini. La limitazione della circolazione dei mezzi a motore sul territorio extraurbano è una norma fondamentale di protezione dell’ambiente, che non va alterata.
Con l’articolo 16 si opera invece un apparentemente automatico passaggio di competenze dalle Province ai Comuni per la definizione di percorsi fissi consentiti ai veicoli a motore. Nel passaggio di competenze, nell’attuale testo si perde però la frase ‘escluse le aree di cui all’articolo 2’ che escludeva la possibilità di individuare tali percorsi nelle aree protette e nelle aree comunque vincolate e tutelate. Evidentemente ciò rende possibile l’individuazione di percorsi anche in aree di particolare pregio e vulnerabilità e deve essere assolutamente reintrodotta e conservata.
Per tutto quanto su esposto, si ritiene che la PDL in esame debba essere profondamente e sostanzialmente modificata o, meglio, riscritta in modo da poter davvero dare risposte ad una problematica, che dal testo attuale uscirà invece aggravata piuttosto che risolta.
Confidiamo che codesta Commissione vorrà muoversi in tal senso.
Alleghiamo alla presente anche il documento che riporta la posizione e le proposte del WWF Italia sul tema cinghiale.
Cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti
Per il WWF TOSCANA
Guido Scoccianti